Con ordinanza n. 2991 del 1° febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente unicamente qualora lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico – organizzativi dell’opera da eseguire.
Nel caso di specie la committente non aveva nominato un suo responsabile della sicurezza e la società appaltatrice aveva subappaltato alcune attività a terzi senza che la committente stessa ne fosse stata edotta.