Con nota n. 162 del 24 gennaio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di procedere alla sospensione nei confronti di un’impresa che occupi un solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del Documento valutazione rischi (DVR) e della nomina del RSPP.
Sebbene il provvedimento di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare non riguardi il caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008), l’Ispettorato ha stabilito che tale esclusione non possa trovare applicazione qualora vengano contestualmente rilevate anche gravi violazioni in materia di prevenzione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008, tra cui la mancanza del DVR e/o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.
La nota precisa infine che, qualora il provvedimento di sospensione non sia adottato in applicazione della predetta deroga, l’Ispettore dovrà comunque imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.