La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023, ha precisato che l’indennità sostitutiva di mancato preavviso del licenziamento non rientra nella base di computo del TFR, poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo, invece, riferibile ad un periodo non lavorato una volta avvenuta la cessazione del suddetto rapporto.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, il preavviso di licenziamento ha efficacia “obbligatoria”, comportando la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, con la conseguenza che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto riferito a un arco di tempo non lavorato, successivo alla già intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.