Con sentenza n. 2517 del 27 gennaio 2023, la Corte di Cassazione, ha stabilito che, con riferimento ad un infortunio verificatosi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e, quindi, nella vigenza del D. Lgs. n. 626/1994, nella categoria dei datori di lavoro tenuti a rispettare gli obblighi di salvaguardia della sicurezza, prevenzione e informazione dei rischi professionali, vi rientrano anche il sub-committente e non solo il sub-appaltatore datore di lavoro.
Ne consegue che saranno entrambi reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
I Giudici di legittimità hanno, infatti, osservato che le disposizioni normative in materia di ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra committente e appaltatore vigenti all’epoca dell’infortunio imponevano anche al sub-committente l’obbligo di coordinarsi col sub-appaltatore per la predisposizione e l’attuazione di misure necessarie ad assicurare la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, essendo entrambi tenuti a collaborare nella realizzazione di una medesima opera.