L’INPS, con messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023, ha chiarito che con riguardo all’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, introdotto dal D.Lgs. n. 230/2021, la maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 8, del succitato decreto, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito, è applicabile anche ai nuclei vedovili, tenuto conto della loro particolare situazione. In particolare la maggiorazione, pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, verrà erogata d’ufficio al genitore superstite qualora il decesso dell’altro genitore lavoratore si verifichi nel corso dell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno Unico.