Con ordinanza n. 34968 del 28 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha statuito che, ove un lavoratore vanti un asserito danno per lo svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti della tollerabilità (cd. superlavoro), spetta allo stesso, l’onere di provare ai sensi dell’art. 2087 c.c., l’esistenza del danno medesimo, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno.
Spetta invece al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l’attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che, viceversa, la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore.