La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Legge di bilancio 2023”), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto diverse novità in ambito giuslavoristico.
Di seguito si riportano le principali misure.
1. Pensione anticipata flessibile con “quota 103” (art. 1, commi 283-285)
L’art. 1, commi 283-285 integra le disposizioni in materia pensionistica previste dal D.L. n. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019, inserendovi, dopo l’art. 14, l’art. 14.1 (rubricato “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile”).
Più precisamente, viene introdotta, in via sperimentale per l’anno 2023, la possibilità di accedere al trattamento di “pensione anticipata flessibile” con la c.d. “quota 103”, ovvero al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica e di almeno 41 anni di anzianità contributiva, maturati entro il 31 dicembre 2023, superando, dunque, la c.d. “quota 102”, in vigore in via sperimentale per l’anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti alla data del 31 dicembre 2022.
A ciò si aggiunga, inoltre, che tale trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo e che allo stesso possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati, a condizione che siano iscritti alle gestioni previdenziali INPS, rimanendo l’accesso, al contrario, precluso, al personale militare, delle forze dell’ordine, nonché a quello del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con la c.d. “quota 103” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.
Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato con la c.d. “quota 103”, l’art. 1, commi 286 e 287 prevede, infine, un incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, riconoscendo allo stesso la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.
2. Ape Sociale (art. 1, commi 288-291)
Viene confermata e prorogata, per tutto l’anno 2023, l’applicazione sperimentale della c.d. “Ape Sociale”, con previsione di accesso a tale misura ai soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta.
In particolare, l’indennità della c.d. “Ape Sociale” (anticipo pensionistico) viene concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ai lavoratori che svolgono mansioni gravose, agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente), a coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del predetto rapporto lavorativo, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, nonché ai soggetti che assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente (c.d. “caregivers familiari”).
3. Opzione Donna (art. 1, comma 292)
Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico anticipato, denominato “Opzione donna”. In particolare, la norma estende la possibilità di accedere al predetto trattamento pensionistico a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e che siano in possesso, alternativamente, di una delle seguenti condizioni:
• assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o assenti (c.d. “caregivers familiari”);
• abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
• siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della Legge di bilancio 2007 (L. n. 296 del 27 dicembre 2006). In tale ipotesi, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
4. Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell’amianto (art. 1, comma 293)
Dal 1° gennaio 2023, viene elevata dal 15% al 17% la misura percentuale calcolata sulla rendita già in godimento della prestazione aggiuntiva erogata dall’INAIL ai soggetti o ai superstiti già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso Istituto per una patologia asbesto correlata e viene innalzata da 10.000 euro a 15.000 euro la prestazione di importo fisso erogata una tantum dall’INAIL in favore dei soggetti malati di mesotelioma.
5. Esonero contributivo per le assunzioni di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1, commi 294-296)
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro del settore privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumano lavoratori beneficiari della predetta prestazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero viene riconosciuto, altresì, per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Si segnala, da ultimo, che l’esonero in esame si pone in alternativa all’ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
6. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età (art. 1, comma 297)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, viene esteso l’esonero contributivo totale, già previsto dall’art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”), anche alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) è riconosciuto, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, rispetto al limite massimo di 6.000 euro previsto precedentemente dal comma 10 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021.
L’esonero, previsto per un periodo massimo di 36 mesi, viene, però, elevato in via transitoria a 48 mesi, limitatamente alle assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero non si applica, tra gli altri, ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico.
7. Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1, comma 298)
Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, viene esteso l’esonero contributivo totale a beneficio dei datori di lavoro privati anche non imprenditori (es. studi legali), già previsto dall’art. 1, comma 16, della L. n. 178/2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”), anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, rispetto al limite massimo di 6.000 euro previsto precedentemente dal comma 16 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, per la durata di dodici mesi in caso di assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
L’assunzione deve riguardare donne “svantaggiate” che si trovano in una delle seguenti condizioni come delineate dall’art. 4, commi da 8 a 11 L. n. 92/2102 (Circ. INPS n. 32/2021):
• donne che abbiano almeno 50 anni di età e siano disoccupate da oltre 12 mesi;
• donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
• donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
8. Diritto allo smart working per i lavoratori fragili (art. 1, comma 306)
L’art. 1, comma 306 della Legge in esame ha ridimensionato la platea dei lavoratori che hanno diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.
Ed infatti, l’unica categoria di lavoratori per cui nell’anno 2023 (seppur limitatamente al 31 marzo 2023) è stato prorogato il diritto allo smart working è quella dei c.d. “lavoratori fragili” (venendo meno, al contrario, per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni), ovvero per lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità, come individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 (si tratta, a titolo esemplificativo, di quei lavoratori affetti da gravi forme di disabilità, di pazienti oncologici e di immunodepressi).
Per tali soggetti, dunque, il datore di lavoro sarà tenuto, fino al prossimo 31 marzo 2023, ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, consentendo loro di ricorrere allo smart working in modalità semplificata e, quindi, senza accordo individuale anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dal CCNL di riferimento, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai CCNL.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, per tutti gli altri lavoratori (compresi i genitori con figli di età inferiore a 14 anni) il ricorso al lavoro agile è subordinato alla stipula di un accordo individuale con il datore di lavoro ai sensi della L. n. 81/2017.
9. Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici (art. 1, comma 309)
Viene previsto che, per il biennio 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, c.d. “perequazione automatica” (in virtù della quale le pensioni sono adeguate alla variazione dell’indice del costo della vita e che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento), è riconosciuta, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della L. n. n. 448 del 23 dicembre 1998 (recanti disposizioni in materia di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per gli altri trattamenti pensionistici, nella misura variabile dall’85% al 32% in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti medesimi.
10. Incremento transitorio delle pensioni minime (art. 1, comma 310)
Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, viene previsto, in via eccezionale, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024 (compresa la tredicesima mensilità spettante) un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.
Si precisa che tale incremento viene riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora, invece, il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento sopra indicato, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per il biennio 2023-2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.
11. Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali (art. 1, comma 311)
L’art. 1, comma 311 della Legge di bilancio in esame ha sostituito il comma 3 dell’art. 14 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), prevedendo che, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (c.d. “COVIP”), devono essere definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di gestione delle forme di previdenza obbligatorie.
Inoltre, entro 6 mesi dall’emanazione di tale decreto, i singoli Enti previdenziali dovranno adottare regolamenti attuativi interni che prevedano un adeguata informazione nei confronti degli iscritti in merito alla gestione del rischio e la governance degli investimenti, nonché la regolazione del conflitto di interessi e della banca depositaria.
12. Riforma del reddito di cittadinanza (art. 1, commi 313-321)
Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge in esame ridefinisce la disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua abolizione a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si segnala, inoltre, che le economie derivanti da tale soppressione confluiranno nel c.d. “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, viene disposto che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto per un massimo di 7 mensilità, a fronte dei 18 mesi attuali. La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità (la cui definizione è meglio individuata nel regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, viene disposto l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.
Per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai c.d “CPIA” (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).
Da ultimo, viene previsto che:
• la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
• il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
• i Comuni, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, impieghino la totalità (e non più almeno un terzo, come finora previsto) dei percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;
• venga disposta la decadenza dal beneficio, nell’ipotesi in cui uno dei componenti del nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro (e non più, come finora disciplinato, la seconda offerta “congrua” nei primi 18 mesi di fruizione o, in caso di rinnovo del beneficio oltre i 18 mesi, la prima offerta “congrua”).
13. Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (art. 1, commi 325-329)
La Legge di bilancio in esame prevede lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale.
Per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, vengono destinati 10 milioni di euro.
Viene prorogato, inoltre, per l’anno 2023, nel limite di spesa pari a 19 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle imprese che cessano l’attività produttiva.
14. Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionale (cd. “voucher”) (art. 1, commi 342-354)
Viene estesa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, oltre al comparto ricettivo e della ristorazione (c.d. “Ho.Re.Ca.”), altresì alle attività lavorative svolte nell’ambito di discoteche, sale da ballo e simili (di cui al codice ATECO 93.29.1), elevando da 5.000 euro a 10.000 euro il limite massimo dei compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendo il ricorso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori che abbiano un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a dieci (anziché cinque come fino ad oggi previsto). Resta, invece, fermo, rispettivamente a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (utilizzatori) e a 2.500 euro quello corrisposto da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Limitatamente al settore agricolo, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, studenti fino a 25 anni) che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato nel settore dell’agricoltura nei 3 anni precedenti. Viene prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con il limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del predetto limite dei 45 giorni.
Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l’impiego.
Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione medesima, da parte dell’impresa agricola, non sia causata dalla mancata completezza e/o veridicità delle informazioni contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
15. Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1, comma 357)
La Legge di bilancio in esame ha revisionato i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale (AUU), al fine di supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari al cui interno sono presenti figli disabili, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro, a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.
16. Congedo di paternità (art. 1, comma 359)
L’art. 1, comma 359 della Legge di bilancio 2023 ha modificato le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale.
Più precisamente, viene riconosciuto, in alternativa tra i genitori, un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino e viene, inoltre, elevata dal 30% all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione dalla prestazione lavorativa. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
17. Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63)
Viene prevista una riduzione al 5%, in luogo del vigente 10%, dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nell’anno 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, come già stabilito dall’art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di bilancio 2016”).
18. Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281)
Viene confermato per i periodi di paga, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro – come già previsto dall’ art. 1, comma 121, della L. n. 234 del 2021 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) – e pari al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
In entrambe le ipotesi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per leggere il testo delle Legge di bilancio 2023 (estratto) clicca qui