Con ordinanza n. 28330 del 29 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito di società a partecipazione pubblica, l’omesso svolgimento di procedure di selezione del personale che garantiscano il possesso, da parte del candidato, dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c..
I Giudici di legittimità, in particolare, hanno evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. n. 112/2008, in materia di reclutamento del personale da parte di amministrazioni pubbliche (vigente all’epoca dei fatti e abrogato dal D.Lgs. n. 175/2016, che attualmente disciplina il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica), si intendono applicabili, altresì, alle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, in quanto l’erogazione di servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che tale interesse perseguono.