La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28403 del 29 settembre 2022, ha affermato che, nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, allorquando il curatore fallimentare, accertata l’impossibilità della continuazione dell’attività di impresa, proceda ad un licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo, il mancato rispetto dell’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 della Legge n. 223/1991 comporta il diritto dei lavoratori licenziati alla relativa indennità sostitutiva, con la conseguenza che, in tal caso, essi possono insinuarsi nel passivo fallimentare.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno, infatti, evidenziato che, in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina di cui alla predetta Legge n. 223/1991 ha una portata generale ed obbligatoria anche con riferimento all’istituto del preavviso che ha natura indennitaria e non risarcitoria e, pertanto, non risulta incompatibile con la previsione di cui all’art. 72, comma 4 della Legge Fallimentare, preclusiva di effetti risarcitori conseguenti alla scelta del curatore fallimentare di scioglimento del rapporto di lavoro.