Con ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore per indebita fruizione di un permesso sindacale, utilizzato per finalità personali del tutto estranee a quelle previste ex lege (art. 30, l. n. 300/1970).
A nulla rileva il fatto che il CCNL applicabile punisse con una sanzione conservativa l’assenza ingiustificata dal lavoro, in quanto seconda la Suprema Corte la condotta contestata doveva essere qualificata come un abuso del diritto, connotata dunque da un “quid pluris” rispetto alla mera assenza dal lavoro.