Con sentenza n. 27334 del 16 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e deve trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha così ribaltato il giudizio della Corte di Appello che, accertato il mancato superamento del periodo di comporto, aveva invece dichiarato il licenziamento ingiustificato e riconosciuto alla lavoratrice la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 8, l. n. 604/1966, in ragione delle ridotte dimensioni del datore di lavoro che impiegava alle proprie dipendenze meno di quindici lavoratori.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione dell’art. 2110 c.c. (che inibisce al datore di lavoro l’esercizio del diritto di recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del periodo di comporto) integra una fattispecie di licenziamento nullo – e non meramente ingiustificato – le cui conseguenze sono disciplinate secondo un regime sanzionatorio speciale dall’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo, a prescindere dalla dimensione occupazionale aziendale.