La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25836 del 1 settembre 2022, ha ribadito il principio secondo cui in tema di trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile, il divieto sancito dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile.
Ne consegue, pertanto, che il trasferimento del lavoratore è vietato anche qualora la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, salvo che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.