Con la Legge n. 142 del 21 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, ed entrata in vigore il 22 settembre 2022, è stato convertito il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
In particolare, in materia di lavoro, la Legge di conversione ha previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del diritto di ricorrere allo smart working (scaduto in data 31 luglio u.s.) per i lavoratori “fragili” – ossia i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 – anche attraverso l’adibizione, laddove possibile, a una mansione diversa ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La stessa previsione di proroga è stata disposta, altresì, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Da ultimo, si segnala che, è stato, altresì, prorogato, sempre fino al 31 dicembre 2022, il diritto di ricorrere allo smart working nel settore privato con modalità semplificate (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) ossia senza la necessità di stipulare l’accordo individuale con il datore di lavoro come previsto dalla L. n. 81/2017. Si rammenta che tale diritto era scaduto in data 31 agosto u.s., in quanto non era stato prorogato dal D.L. n. 72/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”. Nel settore pubblico, rimane, invece, fermo l’obbligo di stipulare l’accordo individuale.
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