Con sentenza del 26 aprile 2022, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto legittimo conteggiare nel periodo di comporto i giorni di assenza che il lavoratore afferma essere riconducibili alla propria condizione di handicap.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice per superamento del periodo di comporto nel quale erano stati inclusi anche i giorni di assenza riconducibili ad endometriosi, malattia per cui la dipendente era stata dichiarata portatrice di handicap ex art. 4, l. n. 104/1992.
Il Tribunale ha chiarito che a fronte di una normativa o una condotta datoriale di mancato scomputo dei giorni di malattia dovuti alla disabilità, spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se il datore di lavoro abbia preventivamente adottato soluzioni ragionevoli al fine di garantire la parità di trattamento tra lavoratori disabili e non e, dall’altro, la legittimità della finalità perseguita dalla normativa interna.
Nel caso di specie, quanto al primo profilo, il Giudice ha accertato che il datore di lavoro aveva predisposto numerosi accomodamenti ragionevoli a favore della lavoratrice (es. la periodica sottoposizione della stessa a visite mediche che ne avevano accertato l’idoneità alla mansione).
Quanto al secondo aspetto, il Tribunale ha stabilito che l’interesse del lavoratore disabile a conservare il posto di lavoro deve essere ponderato con quello del datore di garantirsi una prestazione lavorativa utile per l’impresa, tenuto conto che l’art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge.