La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19321 del 15 giugno 2022, ha affermato che la violazione del divieto normativo di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa, concessa per gravi motivi familiari, è un inadempimento di notevole gravità tale da rendere proporzionato il recesso per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli per aver svolto attività di pulizia, presso le imprese di cui era titolare insieme alla moglie, durante il periodo di congedo per motivi familiari.