1. Le principali novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il 12 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. n. 14/2019, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito anche “CCI”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, la cui entrata in vigore è stata inizialmente fissata al 15 agosto 2020 ma, in seguito all’emergenza epidemiologica più volte posticipata dapprima all’8 aprile 2020 dal D.L. n. 23/2020, successivamente al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118/2021 e, da ultimo, al 15 luglio 2022 dal D.L. n. 36/2022, fatti salvi gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16 marzo 2019 ed il Titolo II della Parte Prima, che entrerà in vigore il 21 dicembre 2023.
Si segnala, inoltre, che il D.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 ed il D.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 hanno modificato alcune disposizioni del CCI al fine di riallinearlo alle regole e principi di matrice comunitaria.
Tra le principali novità introdotte dalla riforma si segnalano:
i. l’introduzione della procedura di liquidazione giudiziale (artt. 121 ss.) che prenderà il posto del fallimento;
ii. la definizione dello “stato di crisi” nonché l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza;
iii. l’introduzione di misure atte a far emergere tempestivamente lo stato di crisi e, in particolare, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi;
iv. la facilitazione per l’accesso ai piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
v. la previsione di misure premiali, con benefici di natura patrimoniale, processuale e penale per gli imprenditori che si attivino presentando istanza di composizione assistita della crisi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza (i.e. piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria);
vi. l’introduzione di una disciplina specifica per le crisi dei gruppi di imprese;
vii. le modifiche al codice civile e in particolare alle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., di cause di scioglimento delle S.p.A., nonché alla disciplina dell’insolvenza delle società cooperative;
viii. la rivisitazione del concordato preventivo.
La riforma ha introdotto, altresì, una specifica disciplina con riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale e modificato l’art. 47 della L. n. 428/1990 sulla disciplina del trasferimento d’azienda applicabile alle imprese in crisi o insolventi introducendo, nel contempo, alcune novità in materia di trattamento dei crediti contributivi.
Di seguito si riportano in dettaglio le novità in ambito giuslavoristico.
2. Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito degli strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (art. 63, D.lgs. n. 14/2019)
L’art. 63 del CCI, così come modificato dal D.lgs. n. 147/2020 e dal D.lgs. n. 83/2022, ha introdotto una disciplina specifica per il pagamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato dei predetti crediti attraverso la redazione di una proposta, da depositare presso gli uffici indicati all’art. 88, comma 3, CCI assieme alla dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che deve essere corredata dall’attestazione di un professionista indipendente con la quale viene attestata la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il Tribunale provvede ad omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, CCI e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
E’ bene precisare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 3, CCI la transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
3. Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo (art. 88, D.lgs. n. 14/2019)
L’art. 88 del CCI, così come modificato dal D.lgs. n. 147/2020 e dal D.lgs. n. 83/2022, ha introdotto una disciplina specifica per il pagamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori nell’ambito del concordato preventivo.
In particolare, con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato dei predetti crediti se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.
Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Inoltre, se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
La proposta, la cui copia e relativa documentazione devono essere depositate in Tribunale e presentate al competente agente della riscossione nonchè agli altri uffici competenti (art. 88, comma 3, CCI), deve essere corredata dall’attestazione del professionista indipendente volta ad attestare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.
Il Tribunale provvede ad omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, CCI e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
4. La liquidazione giudiziale (art. 121 e ss., D.lgs. n. 14/2019)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del CCI la liquidazione giudiziale, disciplinata agli artt. 121 e ss., prenderà il posto della procedura fallimentare di cui ne ricalca pressochè integralmente il contenuto.
Il CCI ha provveduto, come richiesto dallo schema di legge delega e dall’UE, a sostituire il fallimento con la liquidazione giudiziale avvalendosi del nobile intento di “eliminare l’aurea di negatività e discredito, anche personale, che storicamente si accompagna alla parola di fallito e fallimento”.
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente che non ha a disposizione altre alternative se non quella della cessazione dell’attività di impresa.
Con specifico riferimento alla sorte dei rapporti di lavoro subordinato in seguito all’apertura della procedura in esame, l’art. 189 del CCI ha introdotto, per la prima volta, una disciplina ad hoc. Diversamente, per le altre tipologie contrattuali (i.e. contratti di lavoro a tempo determinato) si dovrà fare riferimento all’art. 172 del CCI rubricato “Rapporti pendenti”.
4.1. La sospensione del rapporto di lavoro (art. 189, comma 1, D.Lgs. n. 14 del 2019)
L’art. 189, comma 1, CCI ha stabilito espressamente che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero di recedervi. Pertanto l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento.
In altre parole, il legislatore ha espressamente previsto che i rapporti di lavoro subordinato entrano automaticamente in uno stato di quiescenza in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale. Sarà il curatore, dominus della procedura, a decidere di subentrarvi o recedervi, seppur nel termine di quattro mesi dall’attivazione della liquidazione giudiziale, decorsi inutilmente i quali, scatterà la risoluzione di diritto meglio descritta al successivo paragrafo 4.4.
Il curatore, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 189, comma 2, CCI deve trasmettere all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l’elenco dei dipendenti dell’impresa in forza al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale stessa. Il suddetto termine può essere prorogato su istanza del curatore, dal Giudice delegato, quando l’impresa occupa più di cinquanta dipendenti.
4.2. Il recesso dal rapporto di lavoro (art. 189, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 14/2019)
Nell’ipotesi in cui il curatore receda dai rapporti di lavoro subordinato ai sensi di quanto previsto dal sopra descritto art. 189, comma 1, CCI, gli effetti del recesso retroagiranno al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Il legislatore, al successivo comma 3 dell’art. 189, stabilisce che il recesso del curatore dal rapporto di lavoro si realizza qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro.
4.3. Il subentro nel rapporto di lavoro (art. 189, comma 2, D.lgs. n. 14/2019)
Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
4.4. La risoluzione di diritto (art. 189, comma 3, D.lgs. n. 14/2019)
Decorsi quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale nell’inerzia del curatore, i rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto, salvo il caso in cui il numero dei dipendenti da licenziare sia tale da richiedere l’apertura della procedura di licenziamento collettivo meglio descritta al successivo paragrafo 4.6.
E’ bene precisare che il termine di quattro mesi per la risoluzione di diritto può essere prorogato di ulteriori quattro mesi, su richiesta del curatore, di un lavoratore interessato o, ancora, dell’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la procedura, qualora possano rinvenirsi possibilità di ripresa o trasferimento.
L’istanza di proroga deve essere presentata quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, e la sua concessine è di competenza del Giudice Delegato che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal deposito dell’ultima istanza.
Qualora il Giudice ritenga sussistenti le ragioni poste a fondamento della predetta istanza assegnerà al curatore un termine non superiore ad otto mesi per esercitare il subentro o il recesso dal rapporto di lavoro.
Terminato il periodo di proroga nell’inerzia del curatore opererà automaticamente la risoluzione di diritto, e, in tale ipotesi, atteso che il lavoratore è rimasto a disposizione del curatore durante il periodo di proroga avrà diritto ad un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore e due e non superiore a otto mensilità.
4.5. Le dimissioni del lavoratore (art. 189, commi 5 e 8, D.lgs. n. 14/2019)
Il lavoratore, trascorsi quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa e con effetto retroattivo alla data di apertura della procedura.
Tuttavia, il termine dei quattro mesi non deve essere trascorso nell’inerzia del curatore, poiché in tal caso scatterebbe la risoluzione di diritto.
Resta inteso che il lavoratore potrà rassegnare le proprie dimissioni anche prima del termine dei quattro mesi.
4.6. La procedura di licenziamento collettivo in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 189, comma 6, D.lgs. n. 14/2019)
Nell’ipotesi in cui il curatore intenda procedere al licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, primo comma e 24, primo comma, della L. n. 223/1991, in base all’art. 189, comma 6, CCI, dovrà seguire una procedura di consultazione sindacale ad hoc che, in ogni caso, non si applica per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (art. 189, comma 7, CCI).
La procedura in esame, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l’esame congiunto in apposito incontro (art. 189, comma 6, lettera e), CCI).
La procedura ha inizio con la comunicazione di avvio che deve contenere una “sintetica” indicazione delle informazioni da rendere ai destinatari indicando:
i) i motivi dell’eccedenza, nonché i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter utilizzare misure alternative;
ii) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato;
iii) i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze dell’attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
Tra i destinatari della comunicazione si rinvengono, oltre alle rappresentanze sindacali aziendali, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie o associazioni di categoria. In loro mancanza, l’avviso deve essere inviato alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, i destinatari sono tenuti a presentare al curatore un’istanza per l’esame congiunto allo scopo di esaminare le cause e le possibilità di accedere a dei metodi alternativi al licenziamento (i.e. l’utilizzo di contratti flessibili o contratti di solidarietà).
La riforma, inoltre, restringe la possibilità di richiedere l’esame congiunto da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro al solo caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo.
Qualora non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato entro quaranta giorni dalla comunicazione di avvio, la procedura si intende completata.
Decorsi dieci giorni dall’inizio della consultazione la stessa si intende esaurita in assenza di un accordo sindacale, a meno che il giudice delegato abbia autorizzato la proroga del termine, prima della sua scadenza, per un tempo pari ad un massimo di ulteriori dieci giorni.
Diversamente, raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura sopra descritta, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4.7. Crediti del lavoratore subordinato (art. 189, comma 8, D.lgs. n. 14/2019)
In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni dell’articolo 189, CCI, al lavoratore spetta l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, privilegiato.
Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni dell’articolo 189, CCI, il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento) che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, privilegiato.
4.8. Il diritto alla NASpI (art. 190, D.lgs. n. 14/2019)
L’articolo in esame ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189, CCI, costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al D.lgs. n. 22 del 2015.
5. L’esercizio provvisorio (art. 211, D.lgs. n. 14/2019)
Durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 211, comma 8, CCI il lavoratore può richiedere, in prededuzione, il pagamento dei crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio (i.e. ratei di mensilità aggiuntive, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità etc.).
6. Trasferimento d’azienda (art. 191, D.lgs. n. 14/2019)
L’art. 191, CCI stabilisce che al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l’articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.
Più nello specifico, l’art. 47 della L. n. 428/1990 prevede che qualora si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 del c.c., un trasferimento d’azienda che interessi più di quindici dipendenti, il cedente e il cessionario sono tenuti al rispetto di una procedura di consultazione sindacale posta a tutela dei lavoratori.
Nell’ipotesi in cui il trasferimento d’azienda riguardi imprese coinvolte in una procedura con finalità conservativa, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, le condizioni di lavoro possono subire una rimodulazione grazie al raggiungimento di un accordo sindacale (art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990), diversamente, qualora il trasferimento d’azienda riguardi imprese coinvolte in una procedura con finalità liquidatoria, l’art. 2112 c.c. potrà essere disapplicato (art. 47, comma 5, L. n. 428/1990).
6.1. Il trasferimento d’azienda nelle procedure non liquidatorie (art. 368, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 14/2019)
L’art. 368, comma 4, lettera b) ha modificato l’art. 47, comma 4-bis della L. n. 428/1990 prevedendo che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’art. 2112 del c.c., fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio.
c) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999 in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività.
Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990, in continuità con la normativa europea e gli indirizzi giurisprudenziali, impone il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, consentendo solo una modifica alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo collettivo.
6.2. Il trasferimento d’azienda nelle procedure liquidatorie (art. 368, comma 4, lettera c), D.lgs. n. 14/2019)
A tal proposito, l’art. 368, comma 4, lettera c) del CCI, ha modificato il comma 5 dell’art. 47 della L. n. 428/1990 prevedendo che, nell’ipotesi di trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario.
Tuttavia, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contrati collettivi ai sensi dell’art. 51, d.lgs. n. 81/2015 in deroga all’art. 2112, commi 1, 3 e 4 del c.c.; resta, altresì, salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato del rapporto di lavoro da sottoscriversi nelle sedi di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c..
6.3. La responsabilità solidale per i crediti di lavoro (art. 368, comma 4, lettera d), D.Lgs. n. 14/2019)
L’art. 368, comma 4, lettera d) del CCI ha introdotto il comma 5-bis all’art. 47 L. n. 428/1990 il quale prevede la disapplicazione della responsabilità solidale per i crediti di lavoro nell’ambito delle procedure liquidatorie allo scopo di agevolare la circolazione dell’attività prevedendo, altresì, l’immediata esigibilità del t.f.r. nei confronti del cedente dell’azienda, nonché delle ultime tre mensilità di retribuzione.
Inoltre, l’articolo in esame stabilisce che il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.
6.4. Il trasferimento d’azienda nell’amministrazione straordinaria (art. 368, comma 4, lettera d), D.lgs. n. 14/2019)
L’art. 368, comma 4, lettera d) del CCI ha introdotto, altresì, il comma 5-ter all’art. 47, L. n. 428/1990 relativamente al trasferimento d’azienda nell’amministrazione straordinaria.
Più nello specifico, la norma prevede che qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.
7. La riformulazione dell’art. 2119 c.c. (art. 376, D.lgs. n. 14/2019)
In un’ottica di coordinamento con le novità introdotte dal CCI, l’art. 376 ha modificato anche l’art. 2119, secondo comma, c.c. stabilendo che “non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda” e che gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal CCI.