L’INPS, con circolare n. 69 del 15 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e di versamento del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. 148/2015 dovuto dai datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 1, commi da 286 a 288, della L. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), previsto per massimo 12 mesi nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni.
L’Istituto previdenziale ha precisato che la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Inoltre, l’obbligo contributivo posto in capo ai datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.