Con ordinanza n. 13895 del 3 maggio 2022, in materia di trasferimento di sede del lavoratore, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento intimato al dipendente che si era rifiutato di prendere servizio presso la sede in cui era stato trasferito, riconoscendo che lo stesso aveva la facoltà di rifiutarsi nel caso in cui abbia eccepito che il proprio inadempimento consegue a quello del datore di lavoro, e sempre che il proprio rifiuto non sia contrario a buona fede. A tale fine i Giudici avevano valutato tutte le circostanze del caso tra cui il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo in caso di trasferimento, né aveva esplicitato quali fossero i motivi per i quali sussistesse la necessità di trasferire il lavoratore. I Giudici, hanno, altresì, valorizzato la circostanza che la sede in questione fosse rimasta per lungo tempo scoperta, e che anche a seguito del licenziamento del dipendente, il datore non vi avesse inviato un diverso lavoratore.