Con sentenza n. 1018 del 20 aprile 2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – a tempo indeterminato e full time – tra un “rider” e una nota piattaforma di “food delivery”, con riconoscimento dell’operatività del CCNL Commercio, pacificamente applicato ai dipendenti della Società.
Il Giudice, nell’accogliere il ricorso del dipendente, ha evidenziato come, nel caso di specie, la prestazione effettuata dal “rider” risultasse completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi, non rilevando in alcun modo, ai fini della incompatibilità con la natura subordinata del rapporto, la facoltà del “rider” di accettare o rifiutare le proposte di consegna. Al tal riguardo, infatti, l’Organo Giudicante ha precisato che tale facoltà viene considerata quale elemento estraneo al contenuto del rapporto, idoneo ad incidere sulla sua costituzione e durata ma non sulla forma e sulla natura del rapporto stesso.
Conseguentemente, il Tribunale, confermando un orientamento ormai maggioritario, ha dichiarato la sussistenza dei caratteri della subordinazione, condannando la Società al pagamento delle differenze retributive maturate dal lavoratore e all’accantonamento della relativa quota di TFR.