La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14667 del 9 maggio 2022, ha ribadito che, nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati.
Nel caso di specie la Corte di legittimità, ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice ritenendo legittimo e proporzionato il licenziamento irrogatole per aver attribuito false dichiarazioni alle colleghe ed aggredito verbalmente e fisicamente il datore in presenza di terzi.