L’INPS, con circolare n. 50 del 21 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’Unione europea o della Confederazione svizzera di cui all’art. 18 della L. 115/2015.
In questi casi è, infatti, previsto il cumulo con la contribuzione versata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria ed i regimi previdenziali degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.
Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legge italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano.
La suddetta facoltà è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi o della totalizzazione, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia. E’ altresì preclusa a quei soggetti che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali; diversamente, l’avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di cumulo in esame.
L’Istituto previdenziale, infine, ha chiarito che la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo.