Con circolare del 17 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito rilevanti indicazioni operative al proprio personale ispettivo in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti dettati dal D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002 per i programmi presentati dalle imprese richiedenti l’intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale.
In particolare, nella circolare ministeriale è stato precisato che, in sede ispettiva, occorrerà accertare che il “presupposto del programma di intervento sia costituito da inefficienze gestionali collegate ad un’esigenza di modifica/innovazione dell’assetto gestionale e/o produttivo”. Inoltre, ai fini dell’approvazione dei programmi di ristrutturazione/riorganizzazione, risulterà determinante verificare la sussistenza di specifici requisiti, “fra cui l’ammontare degli investimenti previsti, relativi alle unità aziendali interessate dall’intervento, che deve essere superiore all’ammontare degli investimenti effetti nel biennio precedente”.
Particolare rilevanza viene, infine, conferita alle attività formative che dovranno essere coerenti ai tipo di programma presentato ed agli altri investimenti progettati. Dal momento che tali attività, laddove svolte sul luogo di lavoro, si potrebbero prestare a pratiche elusive, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che gli ispettori dovranno “verificare che l’attività produttiva sia realmente sospesa con evidente riduzione della produzione stessa e che, dunque, il percorso di formazione sia finalizzato esclusivamente ad apprendimento e aggiornamento e non anche alla produzione ordinaria, posto che evidentemente in costanza di sospensione del lavoratore è sospesa altresì l’attività produttiva”.
Conseguentemente, osserva ancora il Ministero, il controllo ispettivo non potrà limitarsi alla verifica della documentazione aziendale, ma richiederà “sempre l’accesso sul luogo di lavoro, con l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti dai processi formativi”.