Con sentenza n. 598 del 19 febbraio 2021, la Corte di Appello di Napoli ha ordinato alla società datrice di lavoro di assegnare al dipendente, portatore di handicap in situazione di gravità e invalido civile, una sede di lavoro vicina alla propria residenza per svolgere, da remoto e/o in regime di lavoro agile, le stesse mansioni cui era precedentemente adibito nella sede originaria.
A causa dell’aggravarsi della patologia del lavoratore, infatti, la Corte aveva riscontrato un’oggettiva difficoltà del medesimo nell’accedere alla sede di lavoro, tale da configurare un’effettiva disparità di trattamento tra coloro che sono portatori di handicap e coloro che non lo sono, disparità che doveva essere eliminata con l’adozione di ragionevoli accomodamenti.
La Corte ha così accertato che il lavoratore aveva le competenze per rendere la prestazione da remoto e la Società aveva la possibilità di fornirgli l’adeguata strumentazione, così come avvenuto durante il periodo di emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-19.