Con sentenza n. 11365 del 7 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell’uso legittimo del potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che aderisca ad uno sciopero proclamato dalle OO.SS. in violazione della normativa in materia di servizi pubblici essenziali.
Fermo restando che la partecipazione del lavoratore a tale sciopero ha rilevanza disciplinare solamente in quanto sia stato accertato che lo sciopero medesimo sia stato proclamato in violazione della relativa normativa, la Corte di legittimità ha ribadito il principio per cui l’irrogazione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore è subordinato al preventivo intervento della Commissione di garanzia, alla quale sola è demandato, dall’art. 13, lett. I), L. 146/1990, il compito di valutare la condotta delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero e conseguentemente di prescrivere al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore.
In assenza di una tale prescrizione da parte della Commissione, la Corte ha chiarito che deve considerarsi preclusa al datore di lavoro la possibilità di avviare un procedimento disciplinare a carico del lavoratore.