Con decreto del 23 marzo 2022, emesso nell’ambito della procedura di ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 (Stat. Lav.), il Tribunale di Vicenza ha riaffermato il principio per il quale il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna associazione datoriale, può aderire tacitamente ad un CCNL con comportamenti concludenti, consistenti nella specie nell’applicazione spontanea di istituti a carattere normativo previsti dallo stesso contratto collettivo. Il Tribunale ha altresì ricordato il corollario per cui a tale fine non è sufficiente che il datore abbia dato applicazione alla parte meramente economica del contratto: tale condotta non può univocamente significare l’adesione al CCNL, potendo al contrario essere giustificata dalla necessità del datore di fissare una adeguata retribuzione ai propri dipendenti, commisurandola agli standard fissati dal CCNL di quel particolare settore merceologico.