Con sentenza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Milano ha stabilito che la maggiore onerosità della retribuzione di un dipendente non può rappresentare, di per sé, un sufficiente motivo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale ha chiarito che un datore di lavoro non può licenziare un dipendente solo perché “costoso”, ma è tenuto a spiegare, sin dalla lettera di recesso, in che termini si è concretizzato il riassetto organizzativo e in quale modo abbia inciso sulla posizione del lavoratore; in altri termini, la semplice riduzione dei costi non può essere la causa, ma solo l’effetto del riassetto organizzativo aziendale.
Nel caso di specie, invece, la Società si era limitata a comunicare l’intenzione di sopprimere alcune delle posizioni di lavoro maggiormente costose, senza spiegare quale iniziativa di riorganizzazione sarebbe stata alla base di tale provvedimento.