L’INPS, con il messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, ha fornito nuove istruzioni in materia di tutela previdenziale per i lavoratori “fragili” del settore privato, assicurati per la malattia Inps, sostituendo quanto precedentemente previsto con il messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022.
In particolare, l’Istituto ha ribadito che sono considerati lavoratori fragili le persone affette da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene effettuata in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a una mansione diversa, ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento.
Il suddetto messaggio ha confermato che la L. n. 11/2022, di conversione del D.L. n. 221/2021 (c.d. Decreto festività), ha previsto la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute nell’art. 26, commi 2 e 2-bis del D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2020, relativamente all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica e alla possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
In merito, invece, in merito all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dall’ art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2020, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per l’anno 2022.