Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha affermato che, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 146/90, il diritto di sciopero è sottoposto a limitata regolamentazione in settori di interesse collettivo con finalità di contemperamento tra il diritto a rivendicare migliori condizioni di lavoro ed altri diritti costituzionalmente tutelati. In assenza di tale necessità di contemperamento normativamente individuata, il diritto di sciopero non soffre alcuna limitazione o non sopporta obblighi seppure di semplice comunicazione.
Nel caso di specie, l’Organo Giudicante ha ritenuto che le esigenze organizzative aziendali sottese all’obbligo imposto dal datore di lavoro ai dipendenti di comunicare l’intenzione di aderire allo sciopero, non erano riconducibili a quelle previste dalla legge. Conseguentemente, ha ritenuto antisindacale la predetta disposizione organizzativa aziendale in quanto limitativa del pieno esercizio del diritto di sciopero dovendo i lavoratori aderenti porre in essere una serie di attività prodromiche all’esecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di astensione e comunque specifici comportamenti connessi all’adesione allo sciopero.