Con sentenza del 25 gennaio 2022, il Tribunale di Brescia ha affermato che il socio di maggioranza di una società di capitali può intrattenere con la stessa anche un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che non sia titolare, in via esclusiva, della totalità dei poteri di gestione.
Il Giudice, in particolare, ha rilevato che, nell’ambito dell’accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato. Ciò, neppure qualora la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, in quanto all’organo assembleare sarebbe estraneo l’esercizio del potere gestorio.
Su tali presupposti, dunque, il Giudice, non ravvisando in capo al socio l’esclusiva titolarità dei poteri di gestione, ha accolto il ricorso proposto dallo stesso e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di contestazione.