Con sentenza n. 4724 del 27 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il principio di immediatezza della contestazione dell’addebito, quanto della tempestività del recesso, la cui ratio riflette l’esigenza del rispetto della regola della buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, oltre che dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del lavoratore incolpato, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario in relazione al caso concreto e alle complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, ad un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e delle giustificazioni da lui fornite”.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto tardiva la contestazione disciplinare inviata ad un Direttore di Banca oltre tre mesi dopo l’ultimazione del verbale ispettivo concernente le risultanze emerse dalla sua gestione della filiale, la cui esposizione debitoria era lievitata progressivamente con conseguenze dannose per l’istituto di credito.
La Corte di Cassazione ha, difatti, precisato che “grava sul datore di lavoro l’onere di provare con puntualità le circostanze che, sulla base del caso concreto, giustificano il tempo trascorso fra l’accadimento dei fatti rilevanti e la loro contestazione e che, quindi, evidenzino in concreto la tempestività dell’esercizio del potere disciplinare”.