Con ordinanza del 5 gennaio 2022, il Tribunale di Asti ha stabilito che il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario non è computabile ai fini del comporto, non soltanto per coloro che hanno avuto contatto con casi confermati di contagio, ma anche per i soggetti risultati positivi al Covid-19, in quanto impossibilitati per legge a rendere la prestazione a prescindere dalla comparsa di sintomi legati alla patologia.
E ciò in considerazione del fatto che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 26, comma 1, D.L. 18/2020, ha inteso tutelare quei dipendenti costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l’equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall’altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto.
Il Tribunale ha così accolto il ricorso della lavoratrice, annullando il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto e disponendone la reintegra.