Cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2487 del 27 gennaio 2022, ha ribadito il principio secondo cui sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.