Con ordinanza n. 1242 del 17 gennaio 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito ai criteri di scelta dei lavoratori nell’ambito dei licenziamenti collettivi intimati all’esito di una procedura di riduzione di personale ex L. 223/1991.
In particolare, la Corte di legittimità ha ribadito il principio per cui è facoltà del datore di lavoro scegliere di delimitare ad alcuni reparti, settori o sedi territoriali l’ambito in cui selezionare il personale da licenziare, ma ciò solamente se, con la comunicazione di apertura della procedura di mobilità di cui all’art. 4, comma 9, L. 223/1991, egli abbia preventivamente esposto da una parte i motivi per cui la platea dei lavoratori interessati dalla procedura risulti così limitata, e dall’altra le ragioni per cui il datore ritenga di non poter ovviare alla procedura con un trasferimento del personale dalle unità produttive interessate ad unità vicine.
La comunicazione descritta ha lo scopo di permettere alle organizzazioni sindacali di confrontarsi con il datore sulla delimitazione prescelta.
In conseguenza di quanto sopra, la Corte ha perciò affermato che, se nella comunicazione di inizio procedura, il datore si riferisce alla situazione generale dell’intero complesso aziendale, limitando tuttavia la scelta del personale da licenziare solo ad alcune sedi, senza alcuna specificazione che delimiti l’ambito della procedura stessa, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.