L’INPS, con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021, cd. Legge di Bilancio 2021 (per approfondimenti si veda la nostra precedente news del 7 gennaio 2022) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e quelle introdotte, da ultimo, dal D.L. n. 4/2022 in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività.
In particolare, vengono analizzati i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, l’accordo di transizione occupazionale, la CISOA, le misure erogate dal FIS e dai Fondi bilaterali, nonchè le modalità e i termini di trasmissione delle domande.
L’Istituto ha chiarito che, per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le modifiche apportate avranno effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa decorrano dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, la nuova normativa, non troverà applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi di sospensione dell’attività lavorativa iniziata nel corso del 2021 ma proseguita nel 2022 che, invece, continueranno ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino della normativa operato dalla Legge n. 234/2021.
L’INPS ha sottolineato, altresì, che il riordino della disciplina non interessa i termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale ordinaria che, conseguentemente, devono essere presentate entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività e, per le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.