L’art. 23, comma 1, lettera f) del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (c.d. “Decreto Sostegni – ter”) recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” ed entrato in vigore il 27 gennaio 2022, ha abrogato il comma 5 dell’art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 200).
In particolare, quest’ultima disposizione prevedeva che, esclusivamente con riferimento all’anno 2022, la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale ex art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 potesse essere concessa solo per la causale contratto di solidarietà.
Tuttavia, la medesima Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 129) ha prorogato la disposizione di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 per gli anni 2022, 2023 e 2024 senza fare riferimento ad alcuna causale.
Pertanto, considerata la necessità di coordinamento tra le due norme, come opportunamente evidenziato in precedenza dal Dossier “Legge di Bilancio 2022” pubblicato il 27 dicembre 2021 dal Servizio Studi della Camera e del Senato, il Legislatore ha abrogato il comma 5 dell’art. 22-ter facendo presumere, implicitamente e salvo ulteriori modifiche in sede di conversione, che, per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 può essere concesso anche in assenza della causale contratto di solidarietà ed a prescindere dalla stipula dell’accordo di transizione previsto dall’art. 22-ter.
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