Con Ordinanza del 12 dicembre 2021, il Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittimo il provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso nei confronti di un collaboratore professionista sanitario – come tale, soggetto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021 come modificato dal D.L. 172/2021 – che tuttavia aveva rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione.
Il Giudice del Lavoro ha così deciso sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’obbligo di vaccino per i professionisti sanitari, stabilito dall’articolo in commento “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Stante la “ratio” dichiarata dalla norma, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in cui il lavoratore possa svolgere proficuamente attività lavorative (anche di tipo amministrativo o comunque diverse da quelle svolte in precedenza) secondo modalità che non presentino rischi specifici per la salute pubblica e le per condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni, il datore invece di sospenderlo dovrebbe, al contrario, adibirlo a tali mansioni.