Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2286 del 2 dicembre 2021, ha ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce, secondo cui, una registrazione audio sul posto di lavoro per essere considerata lecita, deve essere eseguita dal lavoratore “per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda”, nonché, “per precostituirsi un mezzo di prova” a patto che sia “pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità”.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha dichiarato illegittima la registrazione audio effettuata nel corso di una riunione di lavoro da parte di un dipendente d’azienda estraneo al procedimento giudiziario, non essendo stati rispettati, in tema di trattamento di dati personali, i suesposti principi di cui all’art. 5 Regolamento UE 2016/679 ed essendo la condotta del dipendente considerata esterna al perimetro della liceità, sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla propria difesa.