Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha fornito i primi chiarimenti per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate dalla L. n. 234/2021 (c.d. “Legge di bilancio”) al D.lgs. n. 148/2015 recante la disciplina in materia di ammortizzatori sociali (per un approfondimento dell’argomento si veda il focus del 7 gennaio 2022).
In particolare, il Ministero ha precisato che gli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio troveranno applicazione con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Restano escluse dalle modifiche, pertanto, le richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/ sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso del 2021 e proseguita nel corso del 2022.
Per quanto riguarda il computo dei lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, il nuovo articolo 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015 introdotto dalla Legge di Bilancio, prevede che sono da includersi nel calcolo dell’organico i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori eterorganizzati, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e ricerca, per la qualifica ed il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, le tutele della cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), e che nel semestre precedente l’istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. In tal modo, come chiarito dalla circolare, dal 1° gennaio 2022 l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Con specifico riferimento poi alla causale di riorganizzazione, così come individuata all’art. 21, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 148/2015, la Legge di Bilancio ne ha ampliato la portata ricomprendendovi i programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione” ed a tale proposito il Ministero ha chiarito che i piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono ricomprese anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita.
Il Ministero ha precisato che l’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione da realizzarsi attraverso la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, programma in cui devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, e le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico.
Il Ministero ha sottolineato, altresì, che se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo oggetto dell’accordo di transizione occupazionale, viene assunto da azienda terza, a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto e, ad ogni modo, per un massimo di dodici mensilità. Per poter beneficiare di tale incentivo, le assunzioni devono essere rivolte ai lavoratori che sono beneficiari del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015 ed effettuate durante o al termine del percorso formativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tuttavia, il Ministero ha precisato che l’esonero è revocato (e viene recuperato anche il beneficio già fruito) nell’ipotesi di licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggetto di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione. La predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore e, nell’ipotesi di dimissioni, il beneficio viene riconosciuto all’impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.