La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata con il supplemento ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e prevede diverse disposizioni che riguardano il mondo dello sport e le risorse messe a disposizione degli organismi competenti a promuoverlo, anche a fronte dell’attuale situazione pandemica che ha fortemente gravato il settore nell’ultimo biennio.
Prendendo le mosse dalle disposizioni aventi carattere giuslavoristico, è stata disposta con gli artt. 917 ss. la cessione dei:
a. contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
b. contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
c. contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d’intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
In definitiva, come sopra indicato, l’art. 917 prevede che la cessione avverrà automaticamente per il personale attualmente in “avvalimento” o “comando” che presta la sua opera presso il CONI, mentre per quanto concerne quello oggetto del contratto di servizio con Sport e Salute ci dovrà essere un’intesa fra quest’ultimo ed il Comitato Olimpico nei 20 giorni successivi all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.
In entrambi i casi, però, la cessione dei contratti è comunque subordinata “all’assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In particolare, ai sensi dell’art. 919 sarà possibile per il personale ceduto mantenere i medesimi trattamenti economici e normativi in essere al momento del passaggio dalla società in house al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (si ricorda, avente natura di ente pubblico) ed inoltre è previsto espressamente che gli stessi non siano regolati dal D.lgs. n. 165/2001. Il personale dipendente ceduto sarà quindi “collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente”.
L’art. 918, quale norma operativa e di raccordo, dispone che sono “parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato”.
A livello più generale, l’art. 115 ha ridotto a 23 anziché 29 anni il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 per stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante da parte delle società e le associazioni sportive professionistiche.
Per completezza espositiva, si segnalano inoltre:
– l’esenzione fiscale per i redditi commerciali ai fine IRES e IRAP per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI a condizione che il 20% degli stessi venga investito nella promozione dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità (art. 185);
– la sospensione dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022; agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022; ai versamenti dell’Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022. I pagamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero, sempre a partire da quella data, fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, per quanto riguarda il 50% del totale dovuto, con un’ultima rata per il valore residuo entro il 16 dicembre (artt. 923-924). I destinatari di tale beneficio sono “le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”.