Con sentenza n. 4005 del 1° aprile 2014, il Tribunale di Roma ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il collegamento economico-funzionale tra persone giuridiche o tra imprese “di per sé non vale a superare l’autonomia di ciascuna di esse e non determina la nascita di un nuovo, autonomo, soggetto di diritto conservando ciascuna società o impresa la propria completa autonomia”.
Tale principio, tuttavia, non può essere applicato se sussistono delle condizioni comprovanti che il frazionamento dell’attività produttiva tra più soggetti debba essere inteso in frode alla legge, con la conseguenza che le società in questione dovranno essere considerate come unico centro di imputazione di interessi giuridici, anche ai fini della determinazione del requisito numerico richiesto per l’applicazione della tutela cd. “reale”.
In tal senso, l’onere della prova ricadrà sul lavoratore che non potrà limitarsi ad eccepire un eventuale partecipazione societaria o identità della sede legale, ma dovrà effettivamente provare che il suo assoggettamento al potere datoriale avveniva in confusione di più soggetti giuridici.