L’INPS, con circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, ha fornito le istruzioni operative in ordine alle misure di integrazione salariale previste per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. 146/2021 cd. Decreto Fiscale.
In particolare, per quanto concerne l’Assegno ordinario e la CIG in deroga, il decreto ha previsto, nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, un ulteriore periodo massimo di 13 settimane che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono stati costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva a causa del Covid-19 e che sono destinatari delle tutele previste per il Fondo di integrazione salariale (FIS), i Fondi di solidarietà bilaterali o che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.
L’Istituto, ha precisato che si deve trattare di aziende a cui siano già state interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021 (cd. Decreto Sostegni). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere infatti riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Conseguentemente, qualora non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal cd. Decreto Sostegni non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Per quanto riguarda le domande di Assegno ordinario FIS, queste possono essere presentate anche dai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che, alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021), anno in corso un Assegno di solidarietà.
La concessione dell’Assegno ordinario (che sospende e sostituisce l’Assegno di solidarietà già in corso) può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’Assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Con riferimento alla CIG in deroga, l’INPS ha precisato che, in caso di domande presentate anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda e che restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.
Infatti, ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
Con riferimento alle modalità di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale, l’INPS ha chiarito che permane la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come di richiedere il pagamento diretto da parte dello stesso Istituto previdenziale, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Infine, l’INPS ha precisato che le domande relative a periodi di sospensione e/o riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del cd. Fiscale, possono essere trasmesse entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021.