In data 7 dicembre 2021, le Parti sociali ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto della costante diffusione del lavoro agile, rispetto al periodo prepandemico in uno con la necessità di un maggiore supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro nell’utilizzo dello stesso anche in considerazione del ricorso massivo che esso consente alle tecnologie digitali e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della tutela dei dati personali dei lavoratori, hanno sottoscritto il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”, volto ad individuare delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, nel rispetto della disciplina introdotta dalla L. n. 81/2017 e degli accordi collettivi in essere, per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato.
Il Protocollo conferma la disciplina già prevista dalla L. n. 81/2017 (i.e. potere di controllo e disciplinare, salute e sicurezza, formazione ed informazione, assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali) introducendo, nel contempo, talune novità.
All’art. 1, il Protocollo chiarisce che l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando che l’eventuale rifiuto del lavoratore di non aderirvi, non può avere rilievi disciplinari o integrare gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
L’articolo 2 del Protocollo elenca, oltre a quelli già previsti dalla L. n. 81/2017, i contenuti essenziali dell’accordo individuale sviluppati poi nei successivi articoli. Tra questi , sono compresi:
1) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno ed all’esterno dei locali aziendali
2) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali
Con specifico riferimento al luogo di lavoro, l’articolo 4 del Protocollo chiarisce che il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purchè lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali, fermo restando che la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei (per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati) allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
3) gli strumenti di lavoro tecnologici e informatici
In base all’art. 5 del documento in esame, è necessario che i suddetti strumenti siano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e siano forniti, salvo diversi accordi, dal datore di lavoro che rimane titolare delle spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore devono stabilire i criteri ed i requisiti minimi di sicurezza concordando, eventualmente, forme di indennizzo per le spese sostenute.
4) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione
Viene precisato all’art. 3 che la prestazione di lavoro agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione potendo, quest’ultima, essere articolata in fasce orarie, purchè sia garantita e rispettata, in ogni caso, la fascia di disconnessione durante la quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa..
La prestazione lavorativa non è erogata, inoltre, nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.) in cui il lavoratore può legittimamente disattivare i dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della ripresa dell’attività lavorativa.
Infine, sempre all’art. 3, è espressamente previsto che, durante le giornate in cui la prestazione viene svolta in modalità agile, non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali.
5) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR)
Con specifico riferimento alla normativa sulla privacy, le Parti Sociali come espressamente previsto dall’art. 12, hanno ritenuto necessario adottare un codice deontologico e di buona condotta per il trattamento di dati personali dei lavoratori in modalità agile da sottoporre al previsto giudizio di conformità da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
6) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
In base all’art. 13, le Parti Sociali, infatti, ritengono necessario garantire a tutti i fruitori del lavoro agile pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e prevedere percorsi formativi finalizzati ad incrementare le relative competenze anche per un uso responsabile delle apparecchiature tecnologiche.
7) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali
In base all’art.8, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si evidenzia, altresì, che l’art. 10 del Protocollo prevede l’impegno a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e disabilità. Il successivo art. 11, a fronte dei cambiamenti che detta forma di lavoro può determinare nelle dinamiche personali dei dipendenti, prevede l’impegno a sviluppare, nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto anche con riferimento a genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro.
Inoltre, in base all’art. 14, le medesime Parti Sociali hanno convenuto la necessità di istituire un Osservatorio Nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, al fine di monitorare in particolare lo sviluppo della contrattazione collettiva nonché l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo in esame.
Infine, le Parti sociali hanno convenuto all’art. 15, sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale, stipulati ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. n. 81/2015, che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
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