Con sentenza n. 6222 del 18 marzo 2014, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione ad una determina sanzione”.
Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di l’Aquila che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore – responsabile di aver utilizzato impropriamente le dotazioni aziendali – laddove la contrattazione collettiva prevedeva per tali infrazioni l’applicazione di un sanzione disciplinare di tipo conservativo.