Con ordinanza n. 5130 del 17 settembre 2021, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che i soggetti contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus). Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, nell’attuale fase emergenziale, il depotenziamento dell’utilizzo del certificato verde potrebbe portare a conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini.
Sulla base di queste motivazioni i giudici amministrativi hanno respinto l’appello cautelare proposto dai quattro cittadini italiani che avevano impugnato il DPCM del 17 giugno 2021 relativo al sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell’infezione SARS-CoV-2 mediante l’impiego della certificazione verde, lamentando la lesione del loro diritto alla riservatezza sanitaria nonché il rischio di discriminazioni ed il pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi chiedendone, pertanto, l’integrale sospensione dell’efficacia.