Con sentenza n. 24691 del 14 settembre 2021, la Corte di Cassazione, ha affermato in coerenza con la normativa di fonte comunitaria e di diritto interno, che anche le procedure fallimentari concernenti le imprese cedenti, rientrano nel campo di applicazione della L. 428/1990, art. 47, comma 5 essendo ontologicamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione della società dichiarata fallita. In ragione di ciò i Giudici di legittimità hanno enunciato il principio secondo cui ai fini dell’operatività degli effetti previsti dall’art. 47, quinto comma, L. 428/1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c.) in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare, non occorre il requisito della cessazione dell’attività di impresa di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria.