La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021, ha dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dipendente che, temporaneamente inidoneo alla mansione, si rifiuti, dopo un periodo di aspettativa per motivi di salute, di presentarsi in azienda per eseguire altre mansioni provvisoriamente attribuitegli.
La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato l’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.lgs. n. 81/2008 evidenziando che, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda è preceduto dalla visita medica di idoneità nelle sole ipotesi di assegnazione del lavoratore alle medesime mansioni svolte in precedenza, per le quali è stato dichiarato inidoneo, non anche rispetto a quelle provvisoriamente attribuitegli.
Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di merito, ha affermato che il rifiuto del dipendente a riprendere l’attività lavorativa configura un’assenza ingiustificata, rispetto alla quale la sanzione espulsiva è del tutto proporzionata.