La presente news annulla e sostituisce la precedente news di ieri 26 ottobre 2021
Con ordinanza n. 5705 del 20 ottobre 2021, il TAR del Lazio, nel rigettare la domanda di un gruppo di dipendenti appartenenti al settore scolastico, che aveva contestato la legittimità dell’obbligo previsto a carico di detto personale di munirsi e di esibire la certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici, non ravvisando un contrasto di tale obbligo con i principi costituzionali tesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati (art. 41 Cost.), ha ritenuto che il costo per ottenere il “green pass” mediante l’effettuazione di tamponi non debba essere sostenuto dal datore di lavoro, non venendo in rilievo una fattispecie accomunabile a quella dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) previsti dal D.lgs. n. 81/2008. Secondo i Giudici amministrativi, infatti, l’obbligo di esibire la certificazione verde non riguarda solo i luoghi di lavoro, ma anche tutti quei luoghi indicati dalla normativa vigente, venendo in rilievo una disposizione che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori. La decisione conferma l’orientamento già espresso dallo stesso TAR del Lazio, con decreto n. 4532 del 2 settembre 2021 (si veda la flash news del 2 settembre 2021) che aveva affermato che il costo del tampone dovesse gravare sul dipendente (nella specie, sempre personale scolastico) posto che questo, in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione, costituisce una facoltà rispettosa del diritto del dipendente a non sottoporsi alla vaccinazione stessa ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.
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