La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23329 del 24 agosto 2021, ha stabilito che, nel rapporto di lavoro che sia stato qualificato “ab origine” come autonomo e sia stato successivamente convertito “ope iudicis “in lavoro subordinato non opera il principio di irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c. In tale ipotesi, pertanto, il giudice deve verificare il rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo senza che il sopravvenuto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro possa influenzare ex post l’originaria intenzione delle parti di destinare il corrispettivo pattuito a compensare integralmente l’opera prestata.