La figura del c.d. Mobility Manager (Responsabile della mobilità aziendale) è stata inizialmente prevista dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 recante norme in materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998.
Più precisamente, l’art. 3, comma 1, del citato Decreto aveva previsto che “le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni a rischio di inquinamento atmosferico adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale”.
In particolare, il compito del Mobility Manager è quello di intervenire sugli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori dipendenti attraverso l’elaborazione di un piano di spostamento casa-lavoro (c.d. PSCL) finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.
1. Decreto “Rilancio” e l’obbligo di nomina del Mobility Manager
Con l’avvento della pandemia, il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha rafforzato il ruolo del Mobility Manager.
Infatti, l’art. 229, comma 4, del suddetto Decreto, ha introdotto l’obbligo di nominare un Mobility Manager per le Aziende e le Pubbliche Amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, altresì, l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente (PSCL).
La “ratio” del suddetto Decreto è sempre quella di favorire una riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico dei veicoli privati individuali.
Conseguentemente, i vantaggi che si possono trarre dalla nomina del Mobility Manager sono molteplici, non solo per il lavoratore (es. riduzione dei tempi di spostamento), ma anche per le aziende stesse che, quindi, otterrebbero un incremento del lavoro non solo in termini di quantità̀, ma anche di qualità (es. maggiore dedizione al lavoro del personale dipendente per effetto dei servizi offerti, possibilità di rafforzamento dell’immagine aziendale, ecc.).
2. Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 recante “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility Manager”
Successivamente, il Decreto interministeriale n.179 del 12 maggio 2021 recante “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility Manager”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021, ed entrato in vigore il 27 maggio 2021, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 229, comma 4, del D.L. n. 34/2020, ha stabilito i requisiti e le competenze del Mobility Manager.
In particolare, l’art. 2, comma 2, del Decreto in esame definisce il Mobility Manager come una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
Il Decreto, inoltre, individua i compiti del Mobility Manager, tra cui quello di redigere il PSCL dei lavoratori, di cui si parlerà appresso.
Ciò precisato, in relazione al requisito dimensionale dei 100 dipendenti, previsto dall’art. 229, comma 4, del Decreto Rilancio, il Decreto n. 179 specifica che si considerano come dipendenti, oltre quelli assunti dall’azienda, anche i lavoratori che, seppur dipendenti di altre imprese o enti, operano stabilmente o con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro (Art. 3, comma 2).
Fermo quanto sopra, è previsto che possono procedere facoltativamente all’adozione di un PSCL del proprio personale dipendente anche le imprese e le pubbliche amministrazioni che non hanno l’obbligo di nominare un Mobility Manager (Art. 3, comma 3).
2.1. Piano degli spostamenti casa-lavoro (Art. 3 e 4 del Decreto interministeriale n.179 del 12 maggio 2021)
Il PSCL costituisce, dunque, come si accennava sopra, uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente.
Come già sottolineato, tale piano individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro di quest’ultimi, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.
Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
Pertanto, è compito del Mobility Manager redigere tale piano entro il 31 dicembre di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia entro il 23 novembre 2021, per poi trasmetterlo al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.
Successivamente, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero per la Transizione Ecologica, con Decreto interdirettoriale del 4 agosto 2021, hanno approvato le Linee Guida per la redazione e l’implementazione da parte delle aziende del PSCL dei dipendenti.
La “ratio” di tale ultimo Decreto risiede nell’esigenza di adottare delle Linee guida come strumento di indirizzo e supporto per la definizione delle misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
Si aggiunga, altresì, che, al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, il Comune, con il supporto del proprio Mobility Manager d’area, di cui si parlerà a seguire, individua d’intesa con il Mobility Manager aziendale, che ha prestato la propria attività a supporto dell’adozione dello specifico PSCL, eventuali modifiche da apportare a quest’ultimo, e può stipulare con l’impresa o la Pubblica Amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso.
2.2. Tipologie: Mobility Manager aziendale & Mobility Manager d’area
Accanto alla figura del Mobility Manager aziendale è possibile distinguere un’ulteriore figura, il c.d. Mobility Manager d’area, cui si è accennato sopra.
Quest’ultimo è stato inizialmente introdotto dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998, come figura di supporto e coordinamento tra i Mobility Manager.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato Decreto, il Mobility Manager d’area è istituito presso l’ufficio tecnico del traffico e ha il compito di mantenere i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto locale.
Successivamente, sulla materia è intervenuto anche il Decreto interministeriale n.179 del 12 maggio 2021 sopra ricordato che ha definito il Mobility Manager d’area quale figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali.
2.3. Funzioni del Mobility manager (Art. 6 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021)
Il Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 ha specificato quali funzioni debbano svolgere sia il Mobility Manager aziendale che il Mobility Manager d’area.
Più nello specifico, al primo vengono attributi i seguenti compiti:
a. promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
b. supporto all’adozione del PSCL;
c. adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del Mobility Manager d’area;
d. verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
e. cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
f. attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
g. promozione con il Mobility Manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
h. supporto al Mobility Manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.
Quanto al Mobility Manager d’area a questo vengono attribuite le seguenti funzioni:
a. attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
b. supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
c. acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai Mobility Manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
2.4. Requisiti del Mobility Manager (Art. 7 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021)
Sia il Mobility Manager aziendale che il Mobility Manager d’area devono essere in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Inoltre, spetta alle singole aziende assicurare che i soggetti nominati siano in possesso di tali requisiti.
3. Sanzioni e criticità
Una riflessione si impone in merito all’assenza di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di nomina del Mobility Manager da parte delle aziende o delle Pubbliche Amministrazioni di adottare un PSCL.
Infatti, nel quadro normativo in materia, dal 1998 ad oggi, non vi è alcun riferimento alla possibilità di fare controlli e/o irrogare eventuali sanzioni e ciò appare un controsenso posto che la nomina di quest’ultimo e l’adozione del PSCL costituiscono un vero e proprio obbligo normativo introdotto nel presente periodo pandemico.
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