In materia di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), con sentenza del 9 aprile 2014, il Tribunale di Milano, ha ritenuto come l’ordinamento non preveda, in relazione alla CIG ordinaria, alcun obbligo di rotazione, essendo lasciata all’imprenditore la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione. Infatti, continua il Giudice, non è possibile applicare analogicamente alla CIGO la disciplina della CIGS, atteso che, per la prima vige una normativa speciale ex L. 164/1975, secondo cui è necessario indicare le cause della sospensione del rapporto o della diminuzione dell’orario, della durata prevedibile nonché del numero dei lavoratori interessati, ma non è anche richiesta l’indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. La scelta dei singoli lavoratori da sospendere rimane censurabile sotto il profilo della violazione, da parte del datore, solo se questa è stata posta in essere in violazione dei parametri di buona fede, correttezza e non discriminazione, al cui rispetto il datore è tenuto quantomeno in ragione degli artt. 1175 e 1375 c.c.